Dopo continue regolamentazioni, si è deciso per l’abolizione dei Buoni Lavoro.
La disciplina della prestazione di lavoro accessorio prevista dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n° 81, poi modificata dalle disposizioni integrative e correttive contenute nel decreto legislativo 24 settembre 2016, n° 185, risulta da ultimo abrogata dall’art.1 del Decreto Legge 25/2017 che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 marzo ha voluto Scrivere e Pubblicare lampo su Gazzetta Ufficiale.
Il lavoro accessorio definito come attività lavorativa di natura meramente occasionale, già disciplinato dal decreto legislativo 276/2003 (Riforma Biagi), è stato modificato in alcune delle sue disposizioni per renderlo più flessibile; affinché potesse essere utilizzato come fattispecie contrattuale seppur atipica, in tutti i settori produttivi e da qualsiasi soggetto, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio novato dal decreto legislativo 81/2015, e sue successive modifiche, era consentito da parte di committenti di qualunque settore produttivo, sia pubblico che privato, e rese non solo da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
Le novità introdotte hanno riguardato il limite di reddito elevato a massimi annuali in caso di prestazioni rese da soggetti nei confronti di mono-committente (2mila euro netti, che si elevavano a 3mila euro nel caso di soggetti percettori di prestazioni sostitutive del reddito da lavoro) e di prestazioni nei confronti di una pluralità di committente (7mila euro netti); oltre che le modalità di pagamento da effettuarsi tramite Buono Lavoro (o Voucher INPS) dal valore lordo di 10 euro.
Flessibilità, a detta del legislatore che ne ha promosso la normativa, si è avuta anche con le nuove norme disciplinanti le modalità di acquisto dei Voucher e le procedure per effettuare la comunicazione obbligatoria di denuncia delle prestazioni: una modalità telematica di tracciabilità effettuata alla Direzione territoriale del Lavoro competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, con la specifica dei dati anagrafici del prestatore di lavoro accessorio e delle credenziali del Committente, del luogo di lavoro e della durata della prestazione.
In realtà si cade in errore se ci si esprime con un tempo passato, poiché il comma 2° dell’art.1, DL 17 marzo 2017, n° 25, ha previsto un regime transitorio fino al 31 dicembre 2017 durante il quale i committenti già in possesso di Voucher, alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2017), possono continuare ad usufruire di prestazioni di lavoro meramente occasionale.
L’azione del Governo nell’eliminare completamente la disciplina del lavoro accessorio porterà alla disfatta l’utilizzo del Voucher in breve tempo provocando un vuoto normativo che non tiene conto delle difficoltà che un committente si troverà a fronteggiare nel voler usufruire di forza lavoro nell’ambito dei piccoli lavori domestici, di giardinaggio e manutenzione di edifici e monumenti e nell’ambito della collaborazione con enti pubblici per lo svolgimento di lavoro straordinario e di emergenza.
Cosa si celi dietro questo perentorio atto di forza della compagine governativa nel voler cancellare l’utilizzo dei Voucher non è affatto chiaro; nell’attesa di una nuova regolamentazione del lavoro occasionale, facile è temere il ritornare al lavoro nero, all’abuso di rapporti di lavoro de-regolarizzati e ad un ipotetico aumento della disoccupazione.
Giacomo Giordano
Originario di Altamura, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica di Milano, è specializzato in Consulenza del Lavoro e Direzione del Personale. Attivo nel sociale e nei rapporti culturali, è coordinatore delle attività giovani per l’Associazione Regionale Pugliesi di Milano.