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SPIN: considerazioni e proposte riguardanti il DPCM 17 maggio 2020

21 Maggio 2020 by Redazione Farecultura -

 

SPIN, l’Associazione Nazionale dell’Innovazione per le realtà medio piccole polivalenti del pubblico spettacolo, esprime le proprie valutazione in merito all’ultimo DPCM circa il divieto di consumo di cibo e bevande durante lo svolgimento degli spettacoli.

 

SPIN – Associazione Nazionale dell’Innovazione per le realtà medio piccole polivalenti del pubblico spettacolo si aspettava, dopo aver letto il contenuto dell’allegato 9 al DPCM 17 maggio 2020, il lungo elenco delle regole, non molto diverso da quello a cui tutti i settori si stanno adeguando, fatta eccezione per una regola.

Sebbene la normativa non sia ancora in vigore e un nuovo DPCM potrebbe sempre modificare nuovamente il quadro delle ripartenze, la regola che vorrebbe vietare la somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi risulta penalizzante e lesiva soprattutto verso le piccole e medie realtà o imprese profit e no profit della produzione e dello spettacolo dal vivo. L’Associazione Nazionale SPIN, nata durante questi mesi di emergenza, rappresenta teatri di innovazione, live club, festival, residenze teatrali abituate a tenere i biglietti a prezzi popolari sostenendosi con l’aggregazione, i punti di somministrazione e i servizi. E’ la sostenibilità economica al centro della formazione, dei progetti, della politica e della loro e nostra identità.

L’articolo 8 dell’allegato 9 dice “Divieto di consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli”.

Il testo normativo, per come è formulato, crea molta confusione operando un’ambigua distinzione tra spettacoli ed eventi dalla quale deriverebbe anche una differenziazione sul piano pratico e operativo delle linee guida che potrebbe rivelarsi, per gli organizzatori di spettacoli dal vivo, più garantista di quanto appaia. Allo stato attuale in occasione degli eventi risulterebbe vietata la somministrazione di bevande e cibo, mentre nel caso degli spettacoli la stessa sarebbe vietata solo in corso di svolgimento dello spettacolo. Possiamo concludere quindi che prima e dopo gli spettacoli la somministrazione sia ammessa?

Tale interpretazione permetterebbe di superare l’ambiguità di fondo della norma sul piano normativo e potrebbe garantire l’erogazione dei servizi di somministrazione in ipotesi di spettacoli dal vivo con tempistiche ben precise. Sarebbe bene precisare sin da subito che una misura così pensata non risulterebbe comunque sufficiente a garantire l’effettivo controllo dei distanziamenti, stimolando gli assembramenti in luoghi non definiti e non controllati esterni all’organizzazione stessa, se non adeguatamente implementata.

Se la ratio dell’intera manovra normativa è quella di prevenire il contagio e garantire il controllo delle distanze è, infatti, necessario un ulteriore passaggio:

I soggetti organizzatori di eventi o spettacoli, cioè gli intestatari del permesso di pubblico spettacolo sia esso temporaneo o perenne, devono diventare unici responsabili della fruizione dei servizi di somministrazione cibo e bevande durante gli spettacoli dal vivo così da regolarne il contingentamento e le norme igienico sanitarie affinché sia garantito del rispetto della norma.

Laddove la somministrazione non fosse permessa nel luogo di pubblico spettacolo, si rischierebbe concorrenza sleale da parte di attività limitrofe come bar e ristoranti che potrebbero effettuare somministrazione sfruttando il vicino spettacolo.page1image44659072

Si potrebbe incappare anche nell’organizzazione abusiva di capannelli di rivendita bibite e bevande se non organizzate in modo controllato all’interno dell’area dell’evento. Chiedere ai soggetti organizzatori di fare un servizio di sorveglianza fuori dal luogo dell’evento con riguardo alla somministrazione di terzi, per evitare queste conseguenze, sarebbe oneroso in termini economici e di responsabilità.

Proponiamo quindi la gestione diretta della somministrazione da parte del soggetto organizzatore di evento o spettacolo che, di conseguenza, diventa uno strumento di anti-assembramento. Consentire il solo servizio di bevande tramite ordinazione da remoto (app o sms) e servizio da parte del personale durante lo spettacolo. Questo per evitare lo spostamento disordinato del pubblico, pur garantendo la possibilità di bere in previsione dei caldi periodi estivi.

Per le aree con dimensionamento adeguato, gli organizzatori potrebbero creare soluzioni alternative creando un’area consumo bevande come fosse l’area fumatori, attrezzata con tavolini e servizio al tavolo, attivo prima e dopo lo spettacolo. Inoltre, in questo momento il rischio di assembramento per la salute pubblica è la medesima provocata da un fumatore, visto che durante il consumo dei pasti e delle bevande l’utente necessariamente è sprovvisto di mascherina e quindi tale attività deve essere controllata. Sarà quindi necessario:

  • dare la possibilità di prenotazione dei tavoli, visione del menù anticipatamente.
  • prenotazione asporto con ritiro e consumazione dopo spettacolo fuori dall’area evento (assimilabile all’asporto di ristoranti e bar)
  • sostare per tutta la durata del consumo nell’area indicata (tempi definiti);
  • call drink: possibilità dal proprio posto di ordinare beverage attraverso app o sms; il servizio sarà effettuato dal personale per evitare che il pubblico si sposti.
  • l’organizzatore dovrà svolgere vigilanza attiva.

L’Associazione Spin ha consegnato alle Istituzioni il progetto completo per la gestione di questo tipo di casistica, attendendo fiduciosa che il comparto non venga dimenticato.

Fonte: Ufficio Stampa SPIN – Associazione Nazionale dell’Innovazione per le realtà medio piccole polivalenti del pubblico spettacolo.

Archiviato in:Anno VI - n.62 / Maggio 2020, Attualità Contrassegnato con: Associazione Nazionale dell'Innovazione per le realtà medio piccole polivalenti del pubblico spettacolo, Consumo bevande durante spettacoli, DPCM 17 maggio 2020, Spin

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