Ogni autoveicolo circolante deve essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento per i danni dallo stesso patiti.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha il compito di garantire il giusto risarcimento alle vittime di un sinistro stradale intervenendo in situazioni particolari in cui il risarcimento può essere “a rischio” e, principalmente, quando il sinistro è stato causato da veicolo non identificato (datosi alla fuga) oppure quando il veicolo non risulta coperto da assicurazione.
In questi casi, il danneggiato deve inviare una richiesta di risarcimento a CONSAP SPA, l’ente preposto alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Questi provvederà a nominare una compagnia assicurativa competente per territorio per la gestione del sinistro, che a quel punto seguirà una procedura simile a quelle di ogni altro sinistro stradale.
Sarà comunque necessario fornire prove del fatto e della responsabilità tramite testimoni, rapporto di incidente stradale, ecc., in quanto il FVGS chiede prove ben rigorose prima di procedere al risarcimento, visto l’elevato rischio di frodi.
Non tutti i danni patiti dalla vittima dell’incidente sono, tuttavia, risarcibili.
A tal proposito, bisogna avere riguardo al disposto dell’art. 283 del Codice delle assicurazioni.
Infatti, quando si tratta di sinistro di “veicolo non assicurato” l’articolo citato dispone che il risarcimento è dovuto sia per i danni a cose che per i danni a persone. Quindi, anche il danno all’automobile verrà risarcito dietro la presentazione di prove idonee.
Invece, nel caso di “sinistro causato da veicolo o natante non identificato”, lo stesso articolo prevede che il risarcimento sia dovuto solo per i danni alla persona, mentre il danno a cose (e quindi all’automobile) è dovuto solo per la parte eccedente 500 euro e solo in caso di “gravi danni alla persona”.
Tale norma, tuttavia, non chiarisce cosa debba intendersi nel concreto per “gravi danni alla persona”, né, tantomeno, provvede a darne qualsivoglia elencazione, neppure a titolo esemplificativo, lasciando così i tecnici e gli operatori del diritto nella più completa incertezza su quando poter, nelle singole fattispecie, dar corso al risarcimento del danno alle cose.
Allora, per completare la norma, non può che ricorrersi ai tradizionali strumenti dell’ermeneutica.
Ed è proprio all’interpretazione sistematica che i Giudici della III Sezione Civile della Suprema Corte hanno dovuto ricorrere per poter inquadrare e chiarire tale concetto, l’interpretazione del quale è stata più volte oggetto di dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza.
I Giudici della Corte, nella recentissima pronuncia 24214 del 3.12.2015, attraverso una lunga e dettagliata argomentazione, hanno chiarito che, secondo un’interpretazione «sistematica», «storica» e anche «finalistica», i gravi danni alla persona debbono intendersi «quelli che provocano postumi permanenti eccedenti i 9 punti di invalidità permanente, ai sensi dell’articolo 138 Codice assicurazioni»
Nel codice delle assicurazioni gli artt. 138 e 139 distinguono, infatti, le lesioni di non lieve entità (art. 138 cod. ass.) da quelle di lieve entità (art. 139 cod. ass.).
Le due norme prevedono, per le diverse singole ipotesi ricadenti ora sotto l’una ora sotto l’altra delle anzidette rubriche, diversi presupposti per l’accertamento dell’invalidità, diversi valori monetari per la liquidazione dei danno e, conseguentemente, diversi criteri di personalizzazione del risarcimento.
E’ giocoforza, dunque, concludere che le lesioni gravi di cui è menzione nell’art. 283 cod. ass. ben coincidono con quelle non lievi di cui all’art. 139 cod. ass.
Interessante, poi, è il successivo passaggio della sentenza in esame nel quale la Corte, affermando che la predetta interpretazione è pienamente coerente anche dal punto di vista dell’interpretazione finalistica della norma in questione, ben pone il predetto principio antifrode posto che lo scopo della limitazione del risarcimento del danno a cose nei soli casi di danni gravi alle persona, era proprio quello di evitare frodi in danno del fondo di garanzia per le vittime della strada.
Lo si stabilisce nella relazione alla Proposta di Direttiva 2005/14, ove si afferma che «quando un sinistro abbia causato danni gravi alla persona, il rischio di frode è (…) pressoché inesistente, e di conseguenza il danno alle cose può essere risarcito, posto che nessuno si ferirebbe gravemente per ottenere il risarcimento del danno all’automobile».
Sebbene il ragionamento giuridico possa apparire coerente con la disciplina dell’intero sistema delle micro/marco permanenti, tale interpretazione produce effetti non del tutto condivisibili, motivate unicamente dal “pericolo di frodi”.
Basti pensare alla vittima di un veicolo non identificato che riporta fratture ossee che raggiungono un grado di invalidità di 8/9 punti percentuali, quindi ben gravi, ma inferiori alla soglia di legge.
Non vediamo come tale danno non possa definirsi grave e come possa essere oggetto di tentativi di frode.
Tuttavia, essendo un’invalidità al di sotto della soglia, la vittima riceverà solo il risarcimento del danno fisico, ma nessun risarcimento per il danno all’automobile, che avrebbe percepito solo con uno o due punti di invalidità in più.
In conclusione, crediamo che una rivisitazione dei criteri e dei parametri di liquidazione sia necessaria per garantire una maggiore equità, in quanto l’incidente stradale comporta sempre danni e disagi che in alcuni casi (anche gravi) addirittura potrebbero non trovare ristoro.
Per quale motivo? Per il pericolo di frodi?
Non sembra condivisibile far pagare alle vittime di incidenti il costo derivante dell’incapacità di evitare le frodi ai danni del FVGS, che già nella pratica di tutti i giorni richiede prove ben rigorose prima di risarcire ogni danno.