
Le cifre in merito alle cosiddette “vittime della strada” hanno raggiungo numeri impressionanti, registrando addirittura oltre 3.000 morti all’anno. La questione non può più essere solo oggetto di mero dibattito da salotto televisivo, bensì necessita di un evidente approfondimento proprio sotto il profilo tecnico giuridico. Finalmente, lo scorso 28.10.2015, la Camera ha approvato il disegno di legge, tornato ora nuovamente al vaglio del Senato, che introduce i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradale, con un generale inasprimento delle pene. Infatti, oggi l’omicidio stradale è contemplato dal codice penale all’art. 589 in una delle declinazioni dell’omicidio colposo.
Attualmente, secondo il sopra citato articolo, chiunque cagioni la morte di qualcuno violando le norme del codice della strada, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni; si applica una pena da 3 a 10 anni se il soggetto è ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre, se le vittime sono più di una, la pena può essere aumentata fino al triplo ma senza superare gli anni quindici.
Vediamo però velocemente quali sono le principali novità, salve le modifiche che dovessero intervenire in sede di approvazione definitiva. Il nuovo articolo 589-bis del codice penale prevede la reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 grammi per litro oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (quali eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
In caso di concorso di colpa la pena è diminuita fino alla metà.
In caso di morte di più persone la pena viene triplicata, anche se, si legge, “la pena non può superare gli anni diciotto”. In caso di fuga la pena viene aumentata da un terzo alla metà. E’ prevista anche l’introduzione del reato di lesioni personali stradali rubricato all’articolo 590-bis del codice penale, che, nell’ottica dell’anzidetto maggior inasprimento delle pene, determina, in via speculare, una notevole stretta anche per tali tipi di lesioni, con pene al rialzo se il reato viene commesso in conseguenza dell’assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti. Particolare rilievo viene dato all’introduzione della norma accessoria del ritiro e/o revoca della patente che viene modulata in base alle diverse fattispecie contemplate, da un minimo di cinque fino a un massimo di trent’anni.
Tra le novità al vaglio della proposta di legge in esame, poi, risulta che sono raddoppiati i termini di prescrizione per l’omicidio stradale. Viene aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali, che viene portata da 3 mesi di reclusione a 6 mesi.
Si prevede, inoltre, l’arresto obbligatorio in flagranza per il reato di omicidio stradale nei casi più gravi, che scatta quando il guidatore viene trovato in stato di ebrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di droghe. L’arresto in flagranza risulta essere facoltativo, invece, per i casi meno gravi di omicidio stradale e per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime.
Questo per quanto riguarda l’intervento del legislatore.
Per quanto invece riguarda la recente giurisprudenza, registriamo un vero e proprio cambio di rotta effettuato dalla Corte di Cassazione sull’annosa diatriba sull’applicazione, in caso di sinistri stradali con esito mortale, della colpa cosciente ovvero del dolo eventuale (e quindi della volontarietà dell’azione), recentemente risolta dalla prima Sezione Penale nella sentenza n. 37606 depositata il 16.09.2015 proprio in favore del riconoscimento della sussistenza del secondo. Com’è noto, il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente viene individuato nell’atteggiamento psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non voluto, nel secondo, invece, l’agente respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione.
Il dolo eventuale (quindi la volontarietà), pertanto, sussiste ogni volta in cui l’agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciononostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia comunque determinato ad agire anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, un uomo alla guida della sua auto sotto effetto di alcol e droga fuggiva per sottrarsi ad un controllo della polizia e durante la fuga provocava un incidente investendo un pedone che stava attraversando la strada cagionandone la morte.
L’imputato conducente del veicolo, pur essendosi accorto che, proseguendo in quella determinata traiettoria avrebbe potuto investire un pedone che stava passando di lì, non cambiava direzione rispetto a quella necessaria per la fuga e veniva così condannato per omicidio volontario sorretto da dolo eventuale. La Suprema Corte, allora, con una svolta importante, ha stabilito che il dolo eventuale può ben essere applicato anche in caso di incidente stradale statuendo che “nel caso degli incidenti stradali mortali, il punto sta nel dimostrare che il conducente che li ha causati abbia consapevolmente accettato il rischio di uccidere qualcuno in conseguenza della sua guida sconsiderata”. Valutazioni tutte che nel caso esaminato dai giudici del Palazzaccio non hanno potuto che far concludere per il pieno riconoscimento della sussistenza nella fattispecie del dolo eventuale e quindi dell’omicidio volontario.
Occorre a questo punto augurarsi che l’inasprimento delle pene e l’introduzione dell’arresto in flagranza di reato da un lato e, dall’altro, la diversa e più stringente qualificazione giuridica del fatto di reato così come emergente dal nuovo orientamento dei giudici di legittimità, portino ad un doveroso freno della cosiddetta criminalità stradale, tanto auspicato da tutti.